la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'art. 12, comma 1, lett. h), della legge regionale 21 agosto
1978, n. 53, dopo le parole "caratteristiche  storico-ambientali  dei
luoghi"  sono  aggiunte  le  parole:  "la costruzione di strutture ed
impianti tecnologici quali oleodotti, metanodotti, strutture  per  la
ricerca   petrolifera,   ivi   comprese  le  relative  infrastrutture
necessarie  all'utilizzo  degli  impianti,  e'   autorizzabile,   con
esclusione  delle  aree  classificate come riserva naturale nel Piano
d'area del parco,  subordinatamente  alla  stipulazione  di  apposite
convenzioni  con  la  Regione,  sentito l'Ente di gestione del parco,
previa  informazione  alla  competente  Commissione   del   Consiglio
Regionale  e  previa  presentazione  di  adeguati  studi  di  impatto
ambientale che debbono essere accompagnati da programmi  previsionali
dei  possibili  sviluppi  degli  interventi:  ogni  opera e' comunque
sottoposta all'autorizzazione di cui alla legge  8  agosto  1985,  n.
431".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 7 febbraio 1992
 
                               BRIZIO